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L'art. 43 c. 4 del DPR 600/73 stabilisce che fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti (nel tuo caso il termine di cui al comma 2) l'accertamento può essere intergrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi, che dovranno essere specificati nell'atto, a pena di nullità.
Saluti.
scusa lo sfogo ma mi sento davvero disperato...certe volte non so cosa mi dia la forza di andare avanti.Non meditare alcun gesto estremo perché a tutto c'è rimedio, tranne che alla morte...si dice dalle mie parti:s-sault:
Dovresti però descrivere meglio la situazione: non si capisce ad es. se tu abbia già ricevuto un avviso di accertamento o meno; inoltre non si capisce perché agiti lo spettro della verifica da parte della gdf...
Saluti.
ti ringrazio per la segnalazione.Premesso che bisogna guardare le carte in merito all'accertamento effettuato nei tuoi confronti, per quel che riguarda il versante penale dovresti rivolgerti ad un avvocato penalista che sappia consigliarti al meglio. Voglio però segnalarti la sentenza 5640/2012 della Cassazione con la quale i supremi giudici hanno stabilito che se l'accertamento con adesione fa scendere l'importo preteso dall'ufficio al di sotto della soglia di punibilità, il reato è insussistente. Questa sentenza è importante perché va ad intaccare il principio del cd. "doppio binario" esistente tra il processo penale e contenzioso fiscale facendoli avvicinare un po', rendendo insomma non punibile il contribuente che, accordandosi con il fisco, fa scendere la pretesa al di sotto della soglia di punibilità.
Saluti.