Kob
Utente
a seguito dell'abrogazione degli elenchi clienti e fornitori (art. 33, co. 3, lett. b), DL 25.06.2008 n. 112, con effetto dal 25.06.2008) è venuto meno anche l'obbligo (e l'opportunità) di indicare sia il codice fiscale, sia la partita IVA dei clienti, nelle fatture emesse.
all'atto dell'emissione della fattura si distinguono due ipotesi:
1) se il cliente è un privato, oltre ai dati identificativi, posso indicare anche il codice fiscale (è però una facoltà, poichè la legge IVA - art. 21, co.2, DPR 633/1972 - impone di indicare il solo nome e cognome del cliente e il DPR 605/1973, recante la disciplina del codice fiscale, al suo art. 6, prevede espressamente che il codice fiscale debba essere indicato nelle fatture solo relativamente all'emittente e non anche relativamente al cliente);
2) se il cliente è una società, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale e la sede legale (domicilio); la partita IVA del cliente non è obbligatoria - tranne il caso in cui il committente sia debitore dell'imposta in luogo del cedente, cfr. reverse charge - ma, in ogni caso, la p.IVA del cliente può essere comunque indicata (male non fa').
siete d'accordo anche voi?![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
altre osservazioni?![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
all'atto dell'emissione della fattura si distinguono due ipotesi:
1) se il cliente è un privato, oltre ai dati identificativi, posso indicare anche il codice fiscale (è però una facoltà, poichè la legge IVA - art. 21, co.2, DPR 633/1972 - impone di indicare il solo nome e cognome del cliente e il DPR 605/1973, recante la disciplina del codice fiscale, al suo art. 6, prevede espressamente che il codice fiscale debba essere indicato nelle fatture solo relativamente all'emittente e non anche relativamente al cliente);
2) se il cliente è una società, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale e la sede legale (domicilio); la partita IVA del cliente non è obbligatoria - tranne il caso in cui il committente sia debitore dell'imposta in luogo del cedente, cfr. reverse charge - ma, in ogni caso, la p.IVA del cliente può essere comunque indicata (male non fa').
siete d'accordo anche voi?
altre osservazioni?