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a proposito della responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore

domenico

Utente
A titolo di cronaca.
A seguito di interrogazione nella giornata di ieri 19, alla Camera dei Deputati, volta ad avere dei chiarimenti circa i dubbi persistenti sulla responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore.
L'interrogazione in sintesi:
In particolare, restano aperti – anche dopo la circolare n. 40/E/2012 (“Responsabilità solidale dell’appaltatore, le indicazioni delle Entrate”), alcuni dubbi circa l’ambito di applicazione della norma:
- se questo sia limitato al solo settore edilizio (come sembra di poter desumere dalla collocazione dell’art. 13-ter nel capo III intitolato “Misure per l’edilizia”),
- ovvero se si estenda anche a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere e servizi (a prescindere dal settore economico di intervento), ai contratti d’opera previsti dall’art.
2222 c.c. e ai contratti di fornitura di beni e di servizi.

la risposta della commissione Finanze della Camera è stata la seguente:
È in via di predisposizione uno specifico documento di prassi per chiarire i dubbi interpretativi connessi all’applicazione della responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nell’ambito dei contratti d’appalto di opere e servizi, prevista dall’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012.
 
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, sia in occasione di un incontro della CNA tenutosi il 25 gennaio 2013 che in occasione di Telefisco 2013, ha annunciato che è allo studio una Circolare ad hoc che chiarisca le ombre relative alla nuova disciplina introdotta dall'art. 13-ter, del D.L. n. 83/2011, c.d. Decreto Sviluppo, per i contratti di appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e per i pagamenti effettuati a partire dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore, cioè dall’11 ottobre 2012, ai sensi della L. 388/2000.
Fonte xxxxxxxxx del 19-02-2013
 
Intanto grazie 1000 per la tua competente risposta, se posso vorrei esporti il mio caso personale, mi ritrovo con un cliente che mi ha bloccato i pagamenti a fronte di tale normativa, ma noi non siamo un'aimpresa edile e loro non sono una pubblica amministrazione e sopratutto non lavoriamo con appalti, noi forniamo servizi informatici legati a concorsi pubblicitari, formuliamo un'offerta e a seguito di questa il cliente per accettazione ci invia un Buono d'ordine, che regolarmente fatturiamo!
E' lecito che questi ci blocchino i pagamenti e ci richiedano una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 388/2000? O è solo un pretesto per non pagare?

Grazie
Lorena
 
Grazie a te Lorena, ma ritengo di non aver competenza nella materia.
Seguo l'argomento perche interessato da un caro amico, del resto sono attento all'evolversi della situazione è rimango ( come credo altri), in attesa di questa benedetta? circolare che spero renda chiara l'intera questione.
L'occasione mi permette segnalarti ( sotto riportato), quanto nel quotidiano "Il sole 24 ore" del giorno 15 u.s. è stato pubblicato a proposito.
Saluti domenico

Nelle forniture responsabilità solidale esclusa
La nuova responsabilità solidale negli appalti (art.13-ter del D.L. n.83/12) non si applica né alle prestazioni dei professionisti né ai contratti di semplice fornitura di beni o servizi (come trasporto e noleggio). La specifica normativa va riportata necessariamente nell'ambito giuridico del contratto di appalto. Questa lettura della portata della norma discende dal dettato della disposizione, che espressamente si rivolge ai contratti di appalto di opere e servizi e, sul piano soggettivo individua come destinatari delle nuove regole l'appaltatore, il subappaltatore e il committente. L'appalto si caratterizza per la presenza di un fare. Questo esclude tutti quei contratti in cui invece abbia una prevalenza l'aspetto del dare (compravendita, somministrazione, locazione, eccetera). La definizione normativa di appalto fa specifico riferimento a «opere» o «servizi»; il fatto che nell'ambito della normativa comunitaria (e poi nazionale) sui contratti pubblici sia comunemente assimilata anche la «fornitura», non può fare sorgere alcun dubbio in ordine all'esclusione dei contratti privati di fornitura dalla norma in questione. La stessa Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.40/E/12, avvalora tale impostazione laddove riconosce che tale ultima disposizione normativa «ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi». Andrebbero parimenti esclusi quei contratti che costituiscono locazione d'opera professionale, rispetto ai quali sia la Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia - deliberazione n.37/08) che il Consiglio di Stato (IV sezione, n.263/08) hanno segnato una chiara differenza rispetto all'appalto, in particolare per l'inesistenza di una «organizzazione di impresa» che caratterizza invece l'appalto.

Fonte: Il Sole 24 Ore 15/02/2013
 
Altra normetta che richiede certamente circolari esplicative in merito,siamo in attesa!.-
Il tuo caso cmq sia Lorena non rientra nella richiesta di responsabilita' solidale subappaltaore ed appaltore,intanto sgomberiamo l'idea che debba trattarsi unicamente del comparto edile, perche' riguarda qualsiasi rapporta tra le 2 parti e cmq deve esserci un subappalto a monte, l'unico neo dovuto a questa normativa oltre a fare la parte dello stato centrale come azienda e che sicuramente i pagamenti hanno dei ritardi in merito non solo dovuti all'interpretazione normativa (vari furbetti...) ma al momento della forte crisi economico-finanziaria in essere.-
Un buon lavoro.-
 
Nell'intento di chiarire un aspetto normativo aziendale non chiaro e molto dibattuto sulla applicabilita' quale la responsabilita' solidale fiscale negli appalti ievidenzio quanto e' sorto da parte ade nella recente circolare 01.03.2013.-

Ad integrazione di quanto già chiarito con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 ,l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della corretta applicazione della disciplina di responsabilità solidale fiscale negli appalti, di cui all'articolo 13-ter del DL 22 giugno 2012, n. 83.

Ambito oggettivo di applicazione
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, l'Agenzia delle Entrate - dopo aver confermato che questa è applicabile a prescindere dal settore economico in cui operano le parti che stipulano il contratto di appalto/subappalto (e quindi non limitatamente a quelli stipulati nell'ambito del settore edilizio), - ha precisato che l'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 si rende applicabile solo alle fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655, c.c. secondo cui l'appalto è "…il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".
Per espressa indicazione dell'Agenzia delle Entrate, sono escluse dalla disciplina le seguenti tipologie di contratto:
gli appalti di fornitura dei beni;
il contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 c.c.;
il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.Come osservato su il Sole24ORE di sabato 2 marzo u.s., "..ora il problema si sposta sul piano operativo, poichè spesso ci sono
accordi solo verbali o dal contenuto non ben definito. E se la giurisprudenza (anche di Cassazione) si affatica da decenni proprio
sull'individuazione degli elementi distintivi tra le diverse tipologie contrattuali, facile trarre la seguente conclusione: o, anche nella
pratica, imprese e professionisti si abituano a pattuire in forma scritta le varie prestazioni ("battezzandole" di volta in volta sin
dall'inizio in maniera conforme alle modalità applicative), oppure aumenta il rischio che, in sede di verifica, vi sia la tendenza a
classificarle in quelle maggiormente presidiate da adempimenti e sanzioni….".
L'Agenzia delle Entrate precisa, ancora, che la norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto,
che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella
ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.
Nel ribadire la circostanza che le disposizioni dell'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 si applicano ai contratti stipulati a partire dal
12 agosto 2012, l'Agenzia chiarisce che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula;
pertanto, la disciplina risulta applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto
2012.

Ambito soggettivo
L'Agenzia delle Entrate conferma che, oltre alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/20, sono escluse
dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
E' confermata, inoltre, l'esclusione del condomino, in quanto questo non rientra nel novero dei soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del TUIR.
Attestazione della regolarità fiscale in particolari ipotesi
Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativi al contratto d'appalto (possibilità ammessa dalla circolare n. 40/E del 2012), può essere rilasciata in modo unitario; tale certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data.
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata
disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato che l'attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
E', infine, chiarito il corretto comportamento che i contribuenti devono tenere nell'ipotesi in cui l'appaltatore o il subappaltatore
ceda il proprio credito a terzi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che a tale fattispecie possano essere estese le
indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell'ambito della
disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973).
Più nello specifico, al fine di liberare il cessionario dai rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, l'Agenzia
delle Entrate ritiene che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel
momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dia notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Si fa, da ultimo, presente che, in attesa di un più incisivo intervento legislativo sulla materia, Confindustria nazionale ha
predisposto un documento di denuncia formale alla Commissione europea per far dichiarare incompatibili con il diritto comunitario
le disposizioni sulla responsabilità solidale, limitatamente ai profili IVA.
Buon lavoro.-
 
La disciplina fiscale di responsabilità solidale negli appalti - recata dall’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - continua a generare notevoli criticità applicative, nonostante gli apprezzabili sforzi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate che, con i suoi chiarimenti, ha cercato di agevolare le imprese nella corretta applicazione di una norma poco chiara e di assai difficile interpretazione.
In attesa dell’auspicata revisione normativa della disciplina ad opera del Legislatore italiano, Confindustria nazionale ha presentato alla Commissione europea una formale denuncia (complaint) - ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - per evidenziare l’incompatibilità con il diritto comunitario di tale disciplina, limitatamente ai profili relativi all’imposta sul valore aggiunto.
L'iniziativa, condivisa con il sistema e alla quale è dato risalto sulla stampa specializzata, si fonda sull’analisi dei principi più volte richiamati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che devono sempre ispirare l’interpretazione del diritto comunitario e della disciplina IVA. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:

•le amministrazioni fiscali hanno il divieto di trasferire sui contribuenti i propri compiti di controllo;
•i casi di responsabilità solidale sono ammessi solo qualora venga comprovato un concorso dell’obbligato solidale nella frode dell'obbligato principale;
•le sanzioni devono essere sempre proporzionate alla gravità delle violazioni commesse;
•è necessario salvaguardare il rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi (principio di non discriminazione).

Saluti.-
 
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