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730 e contributo affitto

moravia

Utente
Ciao e grazie a tutti in anticipo per le eventuali risposte:

caso:
- un dipendente con moglie e 2 figli a carico
- contratto di affitto intestato al 50% a lui e 50% a moglie a carico
E' giusto ricevere un contributo pari a 75,00 Euro?
Visto che la moglie e' a carico, non spetta tutto a lui il contributo di 150 Euro?

Graie e ciao, Francesca
 
Riferimento: 730 e contributo affitto

Salve, vedi se ti è utile in qualche modo.
in allegato:dagli esperti fiscali dell’Editoria fiscale SEAC.

ripartizione fra gli aventi diritto: in caso di contitolarità del contratto di locazione, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ciascuno dei conduttori “potrà usufruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante”; per determinare la detrazione spettante, ciascun titolare dovrà fare riferimento al proprio reddito complessivo. Relativamente ai contratti stipulati da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza, si tenga presente che la percentuale di detrazione è determinata tenendo conto dei soli cointestatari in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
• spettanza per il periodo cui l’immobile è adibito ad abitazione principale: le detrazioni vanno rapportate al periodo dell’anno nel quale l’immobile locato è adibito ad abitazione principale intendendosi come tale “quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”;
• attribuzione della detrazione in caso di incapienza: qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi, al contribuente è riconosciuta, già dal 2007, la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza. L’Agenzia delle Entrate ha, però, chiarito che se il contratto è intestato a due persone, di cui una sola incapiente, la detrazione non può essere usufruita per intero dall’altra. Si tenga presente, inoltre, che non può essere definito incapiente un soggetto privo di reddito. La quota di detrazione eccedente deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. In particolare, con riferimento al modello UNICO 2008 essa va evidenziata a rigo RN35, colonna 3.[/U]• incompatibilità con il contributo fondo affitti: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dall’art. 16, TUIR, non sono cumulabili con il c.d. “Contributo fondo affitti” erogato a favore di determinate categorie di soggetti. Ciò in forza di “un principio immanente nel sistema delle agevolazioni sul reddito delle persone fisiche in base al quale la stessa è fruibile solo se la spesa rimane a carico del contribuente”;
familiari a carico: nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato ad un familiare a carico, le detrazioni in esame non possono essere usufruite dal contribuente a cui lo stesso risulta a carico.
 
Riferimento: 730 e contributo affitto

e' ancora in essere la non possibilita' di detrazione su irpef in presenza di un contributo comunale sull'affitto ?
 
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