Riferimento: 730 - contributi inps
:yes2: Relativamente ai contributi in esame, la deduzione spetta anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, se fiscalmente a carico, e non è necessario il rispetto di eventuali priorità ai fini della deducibilità.
Pertanto, la deduzione può essere fruita indifferentemente dal soggetto nel cui interesse i contributi sono versati, ovvero dal soggetto di cui questi è fiscalmente a carico, ovvero ancora la spesa può essere suddivisa, ai fini della deduzione, fra i due soggetti, sempreché effettivamente rimasta a carico di chi intende fruire del beneficio fiscale. Va precisato, infine, che se la persona nel cui interesse sono stati versati i contributi è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio, l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori o in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico di un altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.