Accettazione della dichiarazione precompilata 4.2
D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”?
R. La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio
compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2
per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere
alcuna scelta)
Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.