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36%

Riferimento: 36%

Salve a tutti
per il 36% si deve fare anche comunicazione all' ASL territoriale competente?
grazie

copia-incolla di ottima scheda...dal quale si evince nn sia sempre obbligatoria, ciao:

Obbligo di comunicazione all'ASL se ed in base: art. 11 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Art. 11.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ALLEGATO II (richiamato al punto C)
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI
11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
17 Lavori subacquei con respiratori.
18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Casi in cui è previsto l’obbligo di inviare la comunicazione (notifica preliminare dell’ art. 11 D.Lgs. 494/96)
-cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, per lavori la cui entità presunta superi i 200 uomini/giorno, oppure per lavori che presentino rischi particolari;
-cantieri non soggetti inizialmente a notifica, che per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, rientrino poi nei casi sopradescritti;
-cantieri in cui operi una sola impresa, per lavori la cui entità complessiva sia superiore a 200 uomini/giorno.
Per semplificare,si elencano alcuni lavori per i quali non è necessario inviare la comunicazione all’ASL:
-sostituzione o riparazione della caldaia, installazione dell’impianto di climatizzazione, installazione di stufe;
-installazione-sostituzione di cancelli o recinzioni metalliche;
-installazione-sostituzione di sanitari;
-sostituzione di serramenti.
Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purché siano inferiori a 200 uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):
-ristrutturazioni interne di appartamenti, purché non implichino demolizioni di strutture portanti (muri, solai, ecc.)
o la rimozione di amianto (eternit, ecc.);
-opere di recinzione in muratura con scavi inferiori a m. 1,5;
-opere di pavimentazione esterna, comprese asfaltature inferiori a due giorni;
-brevi lavori su facciate e grondaie di edifici, per rappezzi di intonaci, sostituzioni pluviali, rifacimenti impianti, ecc., purché per l’intero lavoro venga utilizzato idoneo ponte sviluppabile.
 
Riferimento: 36%

Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente, contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo deve essere inviata una comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
b) natura dell'intervento da realizzare;
c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e contributivi;
d) data di inizio dell'intervento edilizio.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
 
Riferimento: 36%

io devo fare ristrutturazione interna, non demolisco muri portanti... e non avrò 200 uomini o più per casa... quindi se non ho capito male, non ho l'obbligo di presentare la comunicazione all' ASL.
grazie a tutti
 
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