Ti propongo la normativa prevista dal ccnl relativa alla indennità nel caso d'infortunio;
si riporta il link Inail per il danno biologico.
Saluti
- Conservazione del posto - Retribuzione
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica. Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105 comprensiva dell’indennità di infortunio a carico dell’INAIL.
Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell’ammontare dell’indennità erogata dall’INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa l’integrazione a carico del datore di lavoro. L’indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato il trattamento ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965.
Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale indennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.
Nel caso in cui l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL fosse superiore alla normale retribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore l’eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ma e 14ma) nell’intera misura della normale retribuzione di cui all’art. 105. Nell’ipotesi che l’inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisando l’Istituto 24 ore prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa del lavoro. Qualora l’INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l’infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Fonte: ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari
www.inail.it