La Circolare del Giorno n. 187 del 06.10.2014
Per prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale UCIFI e i reparti della Guardia di Finanza, possono richiedere notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano.
Agli intermediari (banche, poste ...) vengono chiesti i dati delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 Euro intercorse con l'estero, per le quali vige l'obbligo di registrazione.
Agli altri soggetti su cui gravano gli obblighi antiriciclaggio, quindi revisori, professionisti e altri soggetti che svolgono attività finanziaria, saranno richiesti chiarimenti su specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti.
Le richieste da parte degli organi accertatori e le risposte fornite dagli intermediari e dagli altri soggetti devono avvenire tramite Pec.
Per questo tutti i potenziali destinatari di tali richieste devono comunicare il loro indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline.
Indice
- Premessa
- Lo scambio di informazioni tra gli organi accertatori e i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
- La comunicazione della PEC
- Nel periodo transitorio si utilizza la forma cartacea