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Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).
Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Decreto 4 dicembre 2023 - Concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario - Diario prove scritte
(pubblicato nella G.U. n. 93 del 5 dicembre 2023 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)
Modello di Registrazione Atti privati (RAP), e relative istruzioni per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, nonchè moduli aggiuntivi.
Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 6 dicembre 2023.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2023 n. 414541 sono state apportate modifiche al modello e alle relative istruzioni. Le modifiche descritte nell’Allegato “A” al presente provvedimento.
In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.
Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.03.2023 n. 56766 sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP - Registrazione di atto privato”, da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita. I moduli aggiuntivi approvati con il presente provvedimento sono composti da:
La richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita potrà essere effettuata dai contribuenti e dagli intermediari esclusivamente sempre mediante l’utilizzo dell’apposita procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell'Agenzia Entrate dal 7 marzo 2023.
Attualmente quindi, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei:
Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati.
In allegato:
Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.
Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.
Pubblicate le versioni aggiornate del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici – riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia – delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, valide da oggi 16 novembre 2023.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il presente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Per i crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo:
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il presente modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche ed entro i suddetti termini:
Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.
Aggiornato con Provvedimento del 8 novembre 2023 al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del “Coacervo successorio e donativo”, si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
La circolare recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.
In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES).
Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 09.11.2023.
Per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 9 gennaio 2024 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate utilizzando la precedente versione dei rispettivi prodotti software, che necessitano del solo invio all’Agenzia delle entrate.
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione - Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.
In allegato:
Con il provvedimento n. 332687 del 22.09.2023 è stato approvato il modello per la richiesta di annullamento delle comunicazioni di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.
Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Nell’oggetto della PEC deve essere inserita l’indicazione “RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA RIPARTIZIONE IN DIECI RATE DEI CREDITI RESIDUI”.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio telematico della richiesta di annullamento, in sostituzione dell’invio del modello tramite posta elettronica certificata.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:
Modelli di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di:
che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura.
Con Provvedimento del 25.09.2023 n. 332731 sono stati aggiornati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:
In allegato anche il Fac–simile - Attestazione dello stato di impedimento alla presentazione del modulo di conferimento/revoca della procura.
Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.
La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.
La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.
Nel costante obiettivo di agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In tal modo, con un’unica istanza, è possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.09.2023 n. 332648 è stato approvato il modello, con relative istruzioni, per l'invio dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche, sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%.
L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.
Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:
Approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480 il Modello e istruzioni per la Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 (in attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema qui allegato (Allegato 3).
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
In allegato:
Approvata con Decreto del Ministero del Lavoro del 07.07.2023 la modulistica dedicata agli enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell’agevolazione fiscale conosciuta come "social bonus", nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.
Ricordiamo che il Social Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% per quelle devolute da enti o società.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:
Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, devono trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
A conclusione dei lavori, gli enti medesimi devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
In allegato: