I richiami di informativa
Il revisore, se lo ritiene opportuno, può inserire nella relazione, dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio e prima di quello che contiene il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell’informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori, che ritenga meritino di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.
Data la natura del “richiamo di informativa”, questa componente della relazione non può essere utilizzata per:
– esporre proprie considerazioni e commenti;
– segnalare rilievi;
– integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.