Testo integrale della Sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 13 del 5 Gennaio 2015
Cass. Civ., sez. lav., 5 gennaio 2015, n. 13
In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (nel caso di specie è legittimo il licenziamento di un lavoratore, con mansioni di Supervisore di produzione presso il reparto assemblaggio moduli, che si è illecitamente impossessato, approfittando della sua posizione di lavoro, di beni di proprietà aziendale - componenti di memorie, moduli di memorie, pannelli per l'assemblaggio dei medesimi - e di averne tratto profitto mediante occultamento e intromissione per la loro cessione a terzi).