Testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 9210 del 7 maggio 2015 su credito del lavoratore e Fondo di Garanzia INPS
Cass. civ., sez. lav., 07 maggio 2015, n. 9210
Il diritto del diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie dell'obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro), ma al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2 della L. 297/1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 80/1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia