La Circolare del Giorno n. 236 dell'11.12.2014
Il decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) ha trasferito in capo all'esportatore abituale l'obbligo, finora assolto dal fornitore, di invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento. Una volta inviata la comunicazione, e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta di avvenuta comunicazione, l'esportatore abituale consegnerà al fornitore il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta. Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore potrà emettere fattura senza l'addebito di Iva.
Le nuove regole entreranno in vigore per le operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015 senza Iva.
In considerazione delle rilevanti modifiche da apportare alla modulistica, al software e alle procedure, sarà in ogni caso necessario attendere le disposizioni attuative, il cui termine di emanazione è fissato per il 12 marzo 2015.
Considerato che tale termine è successivo all'entrata in vigore delle nuove regole, per evitare situazioni disagevoli per i contribuenti, si auspica un tempestivo intervento dell'Agenzia delle Entrate.
Indice
- Premessa
- La disciplina della dichiarazione d'intento prima del decreto semplificazioni fiscali
- Nuove regole previste dal decreto semplificazioni fiscali
- Decorrenza delle nuove disposizioni