Diritto di critica del lavoratore ed obbligo di fedeltà - Commento alla sentenza di Cassazione n. 996 del 17.12.2017
Cassazione civile, sez. Lavoro -Sentenza n. 996 del 17 Gennaio 2017 (PDF - 11 pagine)
Il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso. il rango costituzionale del diritto di critica del dipendente nei confronti del datore di lavoro, in quanto espressione della libertà di pensiero, non legittima infatti un esercizio privo di alcun limite, ma occorre che sia rispettata, in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione che gravano sul dipendente:
- la verità dei fatti ( criterio della cd. "continenza sostanziale" )
- che siano posti in essere modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro - (criterio della cd. "continenza formale")
- e che sia perseguito un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (criterio finalistico).
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Obbligo di fedeltà e di diligenza
2. Diritto di critica e licenziamento
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA