Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 26356 del 18 Giugno 2014
La sanzione penale trova applicazione nei confronti di "chiunque", pur essendovi obbligato, non provvede al versamento dell’IVA. E l'obbligo, per espresso disposto dell'art.17 del DPR 633/1972, incombe indubitabilmente anche sul rappresentante fiscale, il quale deve assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di IVA ed in particolare al versamento dell'imposta. Questo quanto ribadito , in orientamento costante, nella sentenza n. 26356 del 18 Giugno 2014 della Corte di Cassazione penale.