Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez VI, n. 16183 del 15 Luglio 2014
La procedura di interpello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell'Ufficio) una certezza nei rapporti con la Amministrazione, che non può modificare, repentinamente, la posizione espressa in prima battuta. Tuttavia, il contribuente non ha l’onere di presentare, preventivamente, istanza di interpello disapplicativo per il superamento delle presunzioni poste a suo carico e la prova contraria può essere data anche in giudizio. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile, sesta sezione,nella sentenza n. 16183 del 15 Luglio 2014.