Commento alla sentenza della Corte di Cassazioe n. 18118 del 22 Ottobre 2012
Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della L. 56/1987 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche di tipo meramente "soggettivo". Ciò consente l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali ,l' idonea garanzia per i diritti dei suddetti lavoratori . A sua volta, la contrattazione collettiva nazionale o locale può rimettere anche alla contrattazione collettiva aziendale l'individuazione del presupposto di fatto per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro. Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18118 del 22 Ottobre 2012.