La Circolare del Giorno n. 78 del 15.04.2013
Con la recente CM 7/2013 l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’art. 87 del TUIR (cd “pex”); in particolare, viene precisato che:
• ai fini della determinazione del momento a partire dal quale l’impresa è qualificabile come “commerciale”, occorre identificare le attività prodromiche finalizzate all’allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria all’esercizio dell’attività d’impresa (cd fase di “start-up”);
• per le immobiliari di gestione, l’attività è considerata commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione;
• il periodo di start up assume una connotazione commerciale, ai fini pex, se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa. In pratica, la “commercialità” sussiste già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi a svolgere l’attività per la quale è costituita;
• non esiste un’alternatività o una prevalenza tra Pex e società di comodo; tuttavia, è possibile non poter fruire della Pex in presenza di una società che ha superato il test di operatività, mentre può spettare in presenza di società che non hanno superato il test.