Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Password dimenticata?
Modello di Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).
Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa, in tale ultima eventualità, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori.
Il modello deve essere inviato all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI” nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.
La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario;.
In caso di crediti tracciabili, questi non devono essere stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata tramite l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).
contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata:
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
Modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile e istruzioni aggiornate al 9 gennaio 2024.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
La comunicazione può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta opposizione. La comunicazione può essere effettuata:
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico.
Di conseguenza, se lo studente è fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese universitarie e sui rimborsi per cui è stata esercitata l'opposizione.
È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese universitarie previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo delle spese universitarie può essere esercitata, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello qui allegato.
La comunicazione può essere effettuata:
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
I contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.
Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024.
Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento del 4 ottobre 2023.
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).
Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Pubblicate le versioni aggiornate del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici – riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia – delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, valide da oggi 16 novembre 2023.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il presente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Per i crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo:
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il presente modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche ed entro i suddetti termini:
Modelli di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di:
che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura.
Con Provvedimento del 25.09.2023 n. 332731 sono stati aggiornati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:
In allegato anche il Fac–simile - Attestazione dello stato di impedimento alla presentazione del modulo di conferimento/revoca della procura.
Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.
La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.
La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.
Nel costante obiettivo di agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In tal modo, con un’unica istanza, è possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.