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Modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Approvati con Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986.
In allegato:
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:
La comunicazione può essere effettuata:
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.
In allegato:
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).
Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La delega contiene le seguenti informazioni:
Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).
Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.
In allegato:
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:
I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.
Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.
Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.
Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.
Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.
L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.
In allegato:
L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.
Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.
Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.
È possibile definire le violazioni in materia di:
L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”.
Questo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del d.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti.
La presentazione del modello è consentita esclusivamente tramite la procedura web disponibile nell’Area riservata del portale www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate
Modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).
Ricordiamo che:
Entrambi i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia)
Il 14.03.2024 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” nonchè le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 21 marzo 2018)
In allegato:
Motivi dell'aggiornamento
Con il presente provvedimento sono apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.