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Compravendita usato in regime forfettario

Ibrarex

Utente
Ciao a tutti! Sto valutando l'apertura della partita iva per la compravendita di oggetti di arte e collezionismo a cui affiancare la rivendita di prodotti nuovi e oggetti artistici di produzione propria. L'attività sarebbe esclusivamente svolta online e per questo avevo individuato il cod. ATECO 47.91.10. La scelta del regime fiscale é ricaduta sul forfettario che sembra il miglior compromesso per l'attività valutando i vari margini delle diverse categorie di prodotto.

  • É possibile rientrare nel regime forfetario nonostante ci sia la compravendita di usato oppure é obbligatorio aderire al regime dei margini? Su internet si leggono pareri discordanti.
  • É possibile avviare l'attività all'interno della propria abitazione oppure é obbligatorio domiciliare la partita iva in un locale commerciale?
  • Il locale che andrei se possibile successivamente ad integrare deve avere obbligatoriamente la destinazione d'uso commerciale? Grazie.
Per Fiscozen non é assolutamente possibile gestire tale attività con una tipologia di regime forfetario. Usato e forfettario non possono coesistere.
Mi confermate questa affermazione e che quindi bisogna escludere l'usato per poter applicare il regime forfetario? Grazie.
Per Fido Commercialista invece è possibile, di chi dovrei fidarmi?
 

Ibrarex

Utente
Buon pomeriggio e grazie per la risposta.

Il mio dubbio è capire se sono obbligato a scegliere tra

Regime del margine per i prodotti usati
Regime forfettario per prodotti nuovi e di produzione propria



Ho calcolato i margini per i tre di settori (nuovo/usato/Produzione) e mi risulterebbe molto più conveniente il regime forfettario.
Potrei quindi gestire tutto sotto il regime forfettario?
 

Ibrarex

Utente
Vorrei più che credo, ma i dubbi nascono da questo paragrafo del AE/9/2019

2.3.1. Cause ostative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 57 La lettera a) del comma 57 dispone che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex lege. Come già specificato con circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 2.3, non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA e imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività:

 agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
 vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
 commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
 editoria (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
 gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
 rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
 intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972); 10
 agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972);
 agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
 vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973);
 rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
 agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995).

L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA o espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfetarie, preclude l’applicazione della disciplina qui in esame per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale. Tuttavia, i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.
Nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.


Per me la frase conclusiva lascia aperta la possibilità di utilizzare il regime forfettario, ma le risposte diverse dei 2 consulenti a cui mi sono rivolto mi hanno fatto venire non pochi dubbi.

Grazie
 

Var12

Utente
Sto valutando l’apertura di una ditta individuale di vendita di oggetti da collezione con il forfettario. Ho un dubbio: sappiamo che chi aderisce al forfettario deve conservare le fatture degli acquisti, tuttavia io acquisterò prevalentemente da privati che non possono emettere fattura. Come si risolve la questione?
 

STUDIOCEL

Utente
Ti farai fare una ricevuta con
Dati del privato venditore
Dari della ditta acquirente
Descrizione del bene
Importo pagato
Indicazione escluso da iva
Bollo se ricevuta superiore ai 77,47
..attenzione alla modalità pagamento, ai limiti contanti
 

Var12

Utente
Grazie! Tra gli articoli che intendo gradualmente vendere c’è un’ampia collezione di francobolli antichi di mio nonno scomparso anni fa. Non ho fatture d’acquisto, come risolvo? Ancora grazie
 
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