Con la Risposta n.12 del 28 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto di agenzia erogato a un contribuente italiano che, a seguito del trasferimento in Grecia, ha sollevato un quesito sull’applicabilità delle norme interne e sovranazionali in materia tributaria, con riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Grecia.
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1) Tassazione indennità fine rapporto: il caso e la soluzione proposta
Il contribuente trasferitosi in Grecia e iscritto all’AIRE, ha dichiarato di aver ricevuto l' indennità di fine rapporto dalla cessazione di un’attività di agenzia svolta in Italia.
Tali indennità, corrisposte dalla banca italiana con cui collaborava, si riferiscono al trasferimento del portafoglio clienti ad altri soggetti al momento della cessazione del rapporto.
La questione principale sollevata dal contribuente riguarda l’applicazione della ritenuta alla fonte del 30%, prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, oppure l’applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 22 della Convenzione Italia-Grecia, che potrebbero attribuire la potestà impositiva esclusiva alla Grecia in quanto Stato di residenza del beneficiario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo il contribuente, le somme percepite dovrebbero essere tassate nel rispetto del principio di cassa, applicando la normativa greca. Considerando la natura delle indennità, assimilabili a redditi pensionistici o compensi per lavoro autonomo, egli ritiene che la potestà impositiva spetti esclusivamente alla Grecia, conformemente all’articolo 14 della Convenzione. Di conseguenza, il sostituto d’imposta italiano dovrebbe erogare le somme al lordo, esentandole dalla ritenuta del 30%.
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2) Tassazione indennità fine rapporto e convenzione Italia-Grecia
L'Agenzia ha precisato che in base alla normativa italiana, le indennità di fine rapporto derivanti da un’attività di agenzia sono considerate redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 dello stesso testo. Esse rientrano tra i redditi prodotti in Italia se erogate da soggetti residenti nel territorio italiano, come previsto dall’articolo 23 del TUIR. Inoltre, l’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 impone una ritenuta del 30% a titolo d’imposta per i redditi erogati a soggetti non residenti.
La disciplina convenzionale
L’Agenzia delle Entrate ha poi esaminato la Convenzione Italia-Grecia del 1987, che prevale sulla normativa interna. L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario, salvo il caso in cui il contribuente disponga di una base fissa nello Stato della fonte e i redditi siano attribuibili a tale base.
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3) Indennità rapporto agenzia: tassabile in Italia
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto che le indennità percepite dal contribuente fossero maturate durante il rapporto di lavoro svolto in Italia e, pertanto, riconducibili a tale attività. Sebbene la tassazione per cassa richieda di considerare il momento della percezione, la natura delle indennità rimane legata all’attività lavorativa svolta nel territorio italiano.
L’Agenzia ha confermato m quindi l’applicabilità della ritenuta del 30% prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. La tassazione esclusiva in Grecia, ai sensi della Convenzione, non può essere applicata in quanto le somme sono state maturate in Italia nel corso del rapporto di agenzia e risultano riconducibili a tale attività.
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