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CPB FORFETTARIO: CHIARIMENTI SU CAUSA DI ESCLUSIONE

CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

Chiarimenti ADE per un forfettario uscito dal regime nel 2024 e entrato nello stesso anno nell'ordinario: può aderire al CPB? Conferme dall'ADE in data 27.01.2025

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Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.

Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera  d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi ­ tra l'altro ­la lettera b ­ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa  di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il  primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.

Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''. 

1) CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ­ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi  (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite  dei 100.000 euro dei compensi  previsto  dall'articolo  1,  comma  71,  secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.

La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di  superamento del  limite  di cui  sopra  ''[...]  il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel  quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di  bilancio  2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. [...] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte) 

Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie. 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: 

  • [...] b­ ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 [...]''. 

Con  riferimento  alla condizione ostativa  prevista  dalla riportata lettera  b ter),  unitamente  a  quella  della successiva lettera  b­ quater),  la  circolare  n.  18/E  del 17  settembre  2024 chiarisce che queste: ''[...]  da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''

Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina ­non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il  2024 il Regime Forfetario e, che nel  corso del  medesimo periodo d'imposta,  ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024. 

Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo [...]''), solo laddove il  superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ­ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.   

Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime  Forfetario a  causa  del  superamento del limite  di  100.000  euro dei compensi,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma  71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.

L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.

Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.

Fonte immagine: Foto di louvainlaneuve9 da Pixabay

Allegato

Risposta AdE 248 del 6.12.2024 - Interpello
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