Nel Decreto c.d. "del fare" viene semplificato l'accesso alla rateizzazione delle cartelle, reso più difficile il pignoramento della prima casa, eliminato l'aggio di riscossione
Le misure del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2013 sono state definite con nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico e sono le stesse di quelle già previste per il 2012 ed il 2011. Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore il versamento potrebbe slittare dal 17 giugno all'8 luglio.
L'imposta sugli intrattenimenti è dovuta sulle attività di "intrattenimento" indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e deve essere versata, per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo
La tassa sulle barche deve essere pagata dai possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3370, o in alternativa mediante bonifico bancario.
Quali azioni deve intraprendere il contribuente nel caso di errori di compilazione ed eventuali richieste di annullamento del modello F24 Accise utilizzato con codice RUOL?
La legge di stabilità 2013 ha introdotto una specifica procedura che, al ricorrere di certe condizioni, può condurre all’annullamento automatico delle cartelle e dei crediti “affidati” all’Agente della Riscossione.
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un nuovo regime di tassazione dei redditi generati dalle rendite finanziarie, che prevede un’aliquota unica del 20% per la maggior parte degli strumenti di investimento, prima assoggettati a tassazione con l’aliquota del 12,50% o del 27%
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio potranno utilizzare in compensazione il credito IVA 2012, se superiore a 5.000 euro, già dal 16 marzo 2013 e saranno altresì esonerati dall’obbligo della comunicazione annuale dati IVA
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle polizze estere basta l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di un mandato per la riscossione