Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 Luglio 2010 n. 40 vengono forniti chiarimenti sulle regole per la ritenuta del 10 per cento (10%), a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, ovvero sui bonifici per 36% e 55%.
Deducibili le erogazioni erogati alle aziende ospedaliere universitarie
La recente sentenza della Corte di Cassazione
Chiarimenti delle Entrate
Scatta il bonifico con ritenuta
Dal 1° Luglio viene operata la ritenuta del 10%, da parte di Banche e Poste, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) e riqualificazione energetica (detrazione 55%).
L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% oppure di altri incentivi eventualmente previsti.
Il mod. 730 consente detrazioni dall'imposta Irpef che abbattono in modo sostanziale l'imposta dovuta. Esaminiamo le detrazioni per figli e coniuge, per le attività sportive dei ragazzi, per gli abbonamenti al bus, per l'iscrizione all'asilo nido.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile dedurla ai fini Irpef se si sceglie di non detrarre l'Iva