L'Agenzia ha sciolto i dubbi sull'applicazione del nuovo regime di riporto delle perdite fiscali d’impresa in ambito IRES, pubblicando la Circolare del 6/12/2011 n. 53
Le nuove misure pro-crescita del Decreto Anticrisi: ritorno nel nostro ordinamento di un premio fiscale alla capitalizzazione
Entro il prossimo 30.11 i soggetti Ires sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto IRES ed IRAP, relativo rispettivamente al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2011. Il pagamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando esclusivamente il canale telematico e indicando i codici tributo 2002 (per l’acconto Ires) e 3813 (per l’acconto Irap).
Per la norma tributaria, gli <b>sconti di imposta</b> previsti per le <b>società cooperative a mutualità prevalente</b>, possono vacillare in presenza di contratti di appalto, in quanto i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice andranno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973
Sulla distinzione tra pubblicità e rappresentanza la sentenza 113/28/2011 della Ctr Lombardia
L’aumento dell’IRES non si applica se l’istanza di interpello viene accolta
Il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio è compensabile senza limiti quantitativi. Con la risoluzione 94/E del 22.09.2011 l’Agenzia fornisce i chiarimenti operativi per il corretto utilizzo in compensazione del credito.
Secondo la CTP di Verbania è esclusa la possibilità di applicare la riduzione dell’imposta IRES alla Spa che gestisce un ospedale, ma non lo possiede
Il nuovo regime del riporto delle perdite: nessun limite di tempo e utilizzo fino all’80% del reddito imponibile.