La non operatività potrà risultare anche con reddito imponibile superiore al reddito minimo
Tra le misure del DL 138/2011 sono state introdotte alcune importanti novità per le c.d. “società di comodo”. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2012 e producono effetto già in sede di determinazione degli acconti. Per approfondire scarica la circolare:<strong><br /></strong><a href=" http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/15558-Le-principali-novit%C3%A0-per-le-societ%C3%A0-di-comodo-dopo-la-Manovra-di-Ferragosto.html" target="_blank"><strong> Le principali novità per le società di comodo dopo la Manovra di Ferragosto </strong></a>
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle nuove regole per il riporto delle perdite pregresse
L'Agenzia ha sciolto i dubbi sull'applicazione del nuovo regime di riporto delle perdite fiscali d’impresa in ambito IRES, pubblicando la Circolare del 6/12/2011 n. 53
Le nuove misure pro-crescita del Decreto Anticrisi: ritorno nel nostro ordinamento di un premio fiscale alla capitalizzazione
Entro il prossimo 30.11 i soggetti Ires sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto IRES ed IRAP, relativo rispettivamente al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2011. Il pagamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando esclusivamente il canale telematico e indicando i codici tributo 2002 (per l’acconto Ires) e 3813 (per l’acconto Irap).
Per la norma tributaria, gli <b>sconti di imposta</b> previsti per le <b>società cooperative a mutualità prevalente</b>, possono vacillare in presenza di contratti di appalto, in quanto i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice andranno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973
Sulla distinzione tra pubblicità e rappresentanza la sentenza 113/28/2011 della Ctr Lombardia
L’aumento dell’IRES non si applica se l’istanza di interpello viene accolta