PEC: i soggetti obbligati secondo il Ministero dello Sviluppo Economico
Entro il 29 novembre 2011 anche le società cooperative devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese
Le cooperative lavoro, ai fini del calcolo della mutualità prevalente non computano il costo sostenuto a fronte dei contratti d’opera stipulati con imprese terzi
Per la norma tributaria, gli <b>sconti di imposta</b> previsti per le <b>società cooperative a mutualità prevalente</b>, possono vacillare in presenza di contratti di appalto, in quanto i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice andranno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973
La Manovra di Ferragosto 2011 limita le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, attraverso l’innalzamento del 10% della tassazione degli utili netti annuali, per le cooperative a mutualità prevalente, e la tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, per tutte le cooperative.
Con la Manovra di Ferragosto 2011 aumenta la base imponibile dell’utile nelle società cooperative a mutualità prevalente
Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.
L’Agenzia chiarisce che l’esenzione Iva è esclusa se c’è prevalenza di consorziati con pro rata superiore al 10%
Arrivano dei chiarimenti sull’utilizzo e il riporto delle perdite fiscali