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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024/
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024
Definite le modalità attuative dell’affrancamento delle plusvalenze latenti al 31.12.2011, previsto dalla Manovra di Ferragosto 2011
Definite, con Decreto attuativo del 13 dicembre 2011, le modalità di esercizio dell'opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento
Istituito il codice tributo per l’affrancamento dell’avviamento, di marchi o altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato
A pochi giorni dalla <b>scadenza del 30 novembre 2011</b>, termine ultimo entro il quale deve essere effettuato il <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b> per affrancare i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, l'Agenzia delle Entrate definisce, con Provvedimento del 22/11/2011, le <b>modalità attuative del regime opzionale</b>
Per le partecipazioni non qualificate il contribuente deve valutare con attenzione la convenienza di avvalersi dell’affrancamento entro il 31 dicembre 2011 o della rivalutazione entro il 30 giugno 2012
L’imposta versata per una precedente rivalutazione di terreni e partecipazioni potrà essere recuperata al momento del nuovo versamento oppure chiesta a rimborso
L’<b>imposta sostitutiva versata</b> in sede di una precedente <b>rivalutazione di terreni o partecipazioni</b> potrà essere <b>recuperata</b> al momento del nuovo versamento <b>oppure chiesta a rimborso</b>, questi alcuni dei chiarimenti forniti con Circolare del 24 ottobre 2011 n. 47/E in tema di rideterminazione del valore dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società detenute alla data del 1° luglio 2011, prevista dal DL 70/2011
Riapertura dei termini per le rivalutazioni per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva sul nuovo valore. Per chi ha approfittato di questa opportunità, offerta per la prima volta nel 2002 e più volte riconfermata, e intende farlo ancora, c’è la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta pagata a suo tempo.
Terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2011 si possono rivalutare con versamento dell’imposta sostitutiva e perizia di stima giurata entro il 30.06.2012
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