È entrata in vigore ieri, 4 agosto 2013, la Legge n. 90/2013 di conversione del Decreto sugli eco-bonus (D.L. n. 63/2013), che estende la detrazione del 50% ai grandi elettrodomestici e la detrazione del 65% ai condizionatori e alle pompe di calore
In vista della presentazione della Dichiarazione 730-2013, come ogni anno vengono pubblicate le risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE; Circolare del 09.05.2013 n. 13
Il “parquet” montato senza l’uso di collanti e, quindi, suscettibile di essere smontato ed, eventualmente, riutilizzato, è considerato <b>materiale di rivestimento</b> e non bene finito, e la sua cessione, anche nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia <b>sconta l’aliquota IVA ordinaria</b>
Le risposte dell'Agenzia ai quesiti in materia di Detrazione del 36 per cento, IVA, Studi di settore, Regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, Beni concessi in godimento ad amministratore/socio, Società di comodo, Contenzioso e accertamento; Circolare del 19.06.2012 n. 25/E
Nella <b>Circolare dell'1.06.2012 n. 19/E</b> l'Agenzia fornisce precisazioni in merito ad alcuni <b>oneri e spese per i quali è possibile usufruire della detrazione nella Dichiarazione dei redditi 2012</b>, in particolare i chiarimenti riguardano la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione e le detrazioni per le spese sanitarie
IVA detraibile sull'acquisto di immobili a destinazione abitativa e sulle relative spese, se gli immobili sono utilizzati nell'ambito imprenditoriale dell'attività di affitta camere o case vacanza; questi i chiarimenti dell'Agenzia con Risoluzione del 22/02/2012 n. 18
Chi si avvale della detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel Provvedimento dell'Agenzia pubblicato il 3/11/2011.
L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande dei contribuenti in merito alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, dai mutui al 36%; questi i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20 del 13/05/2011
Chiarimenti in merito alla detrazione d’imposta del 36% delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto per l'acquisto di box auto pertinenziale; Risoluzione del 13.01.2011 n. 7/E
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SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIPronte le regole per fruire in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per interventi edilizi