Coloro che non avevano aderito al nuovo regime dei minimi credendo erroneamente di non averne i requisiti, possono aderirvi senza sanzioni entro il 30 luglio presentando il mod. AA9/11
Per i nuovi minimi che hanno iniziato l’attività nel 2012 c’è tempo fino al 30 luglio 2012 per comunicare l’opzione per tale regime all’Agenzia delle Entrate
Uscita ieri la circolare sul regime agevolato per i nuovi minimi
Istituiti i codici tributo per il versamento delle due rate d’acconto e del saldo dell’imposta sostituiva del 5% da parte dei “nuovi minimi”
Coloro che applicano in modo improprio il regime dei minimi e rilasciano solo una ricevuta incorrono nell’infrazione di omessa fattura
Dopo 5 anni di permanenza nel regime dei minimi, si può passare al regime supersemplificato sussistendone i requisiti
Se il contribuente ha svolto un’altra attività, il limite dei tre anni si calcola senza tener conto dei periodi d’imposta
Non si ha mera prosecuzione per gli ex dipendenti licenziati per cause a loro non imputabili e per gli ex collaboratori occasionali
Per gli ex minimi che ritornano al regime Iva ordinario, le rimanenze iniziali già pagate non possono essere dedotte come costo dal reddito d’impresa
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