Un'ampia parte della circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 è dedicata all'applicazione delle disposizioni in tema di scioglimento e trasformazione agevolata in società semplice delle società non operative. Uno degli aspetti controversi che era già stato segnalato era quello relativo alla possibilità di accedere alla disciplina dello scioglimento agevolato anche per le società già in liquidazione alla data di entrata in vigore dei provvedimenti (1/1/2007).
Sul punto la circolare precisa che la norma di riferimento (comma 111, legge finanziaria 2007) stabilisce un termine finale entro il quale le società che intendono avvalersi del regime agevolato debbano deliberare lo scioglimento ma non prevede anche un termine a partire dal quale tale delibera debba intervenire. In sostanza, la norma pone la data del 31 maggio 2007 come termine ultimo per deliberare lo scioglimento ma non dice nulla circa la validità di delibere assunte con data anteriore.