L'INPS nel messaggio n. 10577/07 chiarisce l'ammontare del versamento del Tfr da attuare integrando la precedente circolare n. 70/2007.
Per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, va versato al Fondo di Tesoreria il Tfr maturato dal 1 gennaio 2007 e fino al mese precedente a quello della scelta se il dipendente decide di destinare alla previdenza complementare solo una parte del suo Tfr; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il datore è sempre obbligato a versare al Fondo di Tesoreria il Tfr maturato dalla data di assunzione al mese precedente la scelta, in caso di silenzio assenso tutto il Tfr maturato nel semestre va al Fondo.