L'Agenzia delle Entrate si adegua al Comunicato del Ministero dell'Economia.
Per il 2007 i sostituti d'imposta continueranno ad applicare il 30% sull'importo corrispondente ad una percentuale convenzionale di 15mila chilometri.
La quota del 50% non si applica ai versamenti in acconto e tra questi vanno ricomprese le ritenute effettuate dal sostituto d'imposta nei periodi di paga in corso d'anno.
Il 30% invece deve essere adottato anche per le operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto nel 2007.