La Corte di Cassazione con la sentenza numero 4890/2007 ha precisato che la dichiarazione IVA non sottoscritta da contribuente non può essere considerata inesistente ma solo affetta da nullità sanabile attraverso una successiva sottoscrizione ovvero un comportamento del soggetto tenuto secondo buona fede.
La posizione appare in linea con quanto sancito dallo Statuto del Contribuente.