L'articolo 2 comma 71 della legge 286/2006 ha disposto l'aumento del fringe benefit, per l'uso dell'auto aziendale da parte dei dipendenti, dal 30% al 50% stabilendo però che il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni ai soli fini dei versamenti in acconto del dell'imposta sui redditi e sull'IRAP. Si attende ora l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla detraibilità parziale delle auto aziendali.
L'aumento dal 30% al 50% del fringe benefit non si applica per i versamenti in acconto. Pertanto il sostituto di imposta deve applicare il 30%. Per effetto dell'armonizzazione prevista dal D.L. 314/1997 gli enti previdenziali non possono richiedere un comportamento diverso.