L'art. 2 comma 34 del D.L. 262/06 ha disposto l'aggiornamento delle rendite dei terreni.
Sono tre le strade possibili che si presentano al contribuente per far fronte all'aumento: attendere una eventuale proroga di un anno cioè rinviare gli effetti fiscali delle nuove rendite, proporre istanza di autotutela o presentare ricorso alla commissione tributaria .
Le organizzazioni sindacali di categoria hanno invocato l'intervento del legislatore chiamato a prorogare di un anno gli effetti fiscali delle nuove rendite per consentire di organizzare la difesa dei contribuenti. I contribuenti possono presentare istanza di autotutela in base al D.L. 564/94 se l'Agenzia del Territorio ha commesso errori.
Se l'istanza di autotutela non viene accolta il contribuente può presentare ricorso entro il 1 giugno 2007 alla commissione tributaria contro la classificazione delle nuove colture e quindi contro l'attribuzione della rendita.