L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 del 4 aprile 2007 chiarisce e modifica parzialmente le indicazioni fornite con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, precisando che non sono sanzionabili i contribuenti che, facendo affidamento sulle precedenti istruzioni, hanno operato secondo le modalità ordinarie.
Il consorzio subappaltatore riceve fatture senza Iva dai consorziati: se il consorzio, in quanto titolare del subappalto di lavori edili, fattura all'appaltatore con il meccanismo del "reverse charge", anche le imprese consorziate fatturano le proprie prestazioni al consorzio con lo stesso meccanismo.