La Corte di Cassazione, prima sezione civile (sentenza n. 18618 del 2006) ha precisato che il termine per il fallimento degli imprenditori individuali e collettivi (un anno dalla cancellazione dal registro delle Imprese se l'insolvenza si è concretizzata prima oppure entro l'anno successivo) vale anche per le società non iscritte al registro. In tale ipotesi l'anno inizia a decorrere da quando la cessazione dell'attività è stata portata a conoscenza dei terzi purchè con mezzi idonei.