I terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati strumentali non sono ammortizzabili; con la circolare n. 34/2006 sono state fornite alcune indicazioni di questa limitazione introdotta con la manovra bis (Visco-Bersani).
Le imprese devono quindi scorporare il valore del fabbricato da quello del terreno.
Viene precisato che l'aliquota di scorporo del terreno del 30% si applica se il fabbricato è destinato alla produzione o alla trasformazione dei beni, conta quindi la destinazione effettiva prescindendo da dalla classificazione catastale o contabile.
L'aliquota del 20% si applica in tutti gli altri casi.