Per le società immobiliari che effettuano compravendite di immobili abitativi e strumentali non è possibile separare l'attività (art. 36 del decreto Iva): la classificazione Atecofin prevede infatti un unico codice di attività e pertanto, in assenza di una deroga normativa espressa, non sarà possibile adottare la contabilità separata per ridurre gli effetti del pro rata di detrazione.
La separazione è invece possibile per le società di gestione immobiliare che locano immobili abitativi e strumentali: anche in questo caso il codice è unico ma l'art. 36 del decreto Iva (comma 3 ultimo periodo) consente espressamente la separazione facoltativa dell'attività.