La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 settembre 2006, n. 196 in materia di accertamento nei confronti di una Snc e dei soci ha ribadito il principio secondo il quale sarà possibile tener conto della rilevanza dei movimenti effettuati sui conti di soggetti diversi dal destinatario della rettifica, ogniqualvolta risulti la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la riferibilità delle operazioni all'interessato.
In seguito alla verifica generale compiuta nei confronti di una società in nome collettivo composta da due soli soci, la guardia di finanza aveva redatto processo verbale di constatazione per indebita deduzione di oneri ed omessa dichiarazione di ricavi desunti da versamenti e prelevamenti operati su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari.