A partire dalle perdite maturate nel periodo di imposta 2006 sarà possibile attuare la sola compensazione verticale: la perdita potrà essere compensata solo con redditi della stessa natura (impresa su impresa e autonomo su lavoro autonomo) con riporto a nuovo, entro il quinto periodo successivo dell'eccedenza.
L'art. 84 Tuir è stato riscritto dal decreto legge n. 223/2006: le perdite conseguite nei primi tre esercizi sono illimitatamente riportabili solo se derivanti da una nuova iniziativa produttiva.