Dalla lettura della Circolare n. 32/E delle Entrate, con cui vengono riassunti le modalità operative per le nuove indagini finanziarie, emerge che la presunzione sui prelievi non giustificati da parte dei professionisti non può essere presa a base per un accertamento automatico nei suoi confronti ma servirà un ulteriore sforzo ricostruttivo e motivato da parte dell'ufficio così da ricondurli ad un effettivo movimento reddituale.
In sostanza, nell'ipotesi di accertamento analitico, il prelievo di 100 non potrà essere automaticamente equiparato ad un ricavo di pari importo, ma verrà quantificato in ragione di altri elementi emersi dalla verifica.