Dal 1° gennaio 2007 il regime forfetario per i soggetti con volume d'affari annuo fino a 10.329 euro lascerà il posto a quello di franchigia per i soggetti con volume d'affari fino a 7.000 euro.
Il nuovo regime di franchigia Iva introdotto con il comma 15 dell'art. 37 del dl 223/2006 prevede l'identificazione attraverso un numero di partita Iva speciale, che sarà attribuito direttamente dall'Agenzia.
I soggetti che si trovano nelle predette condizioni ricadranno automaticamente nel regime di franchigia, salva la facoltà di optare per il regime ordinario. I soggetti in regime di franchigia non possono addebitare l'Iva ai loro clienti, né possono detrarre quella sugli acquisti.
Essi sono però tenuti a versare l'mposta in relazione agli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
È previsto l'esonero da quasi tutti gli obblighi Iva, compreso quello dell\'elenco clienti e fornitori.