Il revisore dovrà indicare nel proprio giudizio sul bilancio se la relazione degli amministratori propone un'analisi compiuta ed esauriente dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta e se le indicazioni in essa riportate risultino conformi ai dati del bilancio ed in particolare a quelli esposti nella nota integrativa. È quanto deriva dal combinato disposto del novellato art. 2409-ter e dell'art. 2428 del codice civile.
L'obbligo decorre a partire dai rendiconti 2007. Si chiede in pratica al revisore di evidenziare se i dati esposti in bilancio (e nella nota integrativa che del bilancio è parte integrante) siano ´coerenti' con quanto asserito nella relazione, onde evitare che la stessa venga magari utilizzata per descrivere, in modo troppo ´ottimistico', la situazione reale della società.