La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22587 depositata il 20 Ottobre scorso, fa chiarezza sulla corretta applicazione degli articoli 43 e 65 tuir.
Gli immobili strumentali per natura, utilizzati dall'imprenditore individuale per l'esercizio dell'impresa, devono essere considerati relativi all'attività, anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Anche se l'imprenditore non ha mai dedotto le quote di ammortamento del costo di acquisto e delle spese migliorative, questi beni non possono essere considerati personali e la plusvalenza, realizzata mediante cessione a titolo oneroso, concorre a formare il reddito di impresa.