Con la sentenza n. 22023 depositata lo scorso 13 Ottobre, la Cassazione ha delimitato le modalità applicative della normativa in materia di "transfer pricing" (condizioni di vendita o di acquisto elusive praticate nei rapporti commerciali con l'estero).
Il contribuente non è tenuto a provare la correttezza dei prezzi di trasferimento ma spetta innanzitutto al Fisco dimostrare il mancato rispetto del principio del valore normale.
Nel corso di una verifica fiscale la Guardia di finanza aveva riscontrato a carico di una società (che acquista auto da consorelle europee per distribuirle in Italia) una sovrafatturazione delle auto acquistate: la società si era accollata, senza compenso, il costo delle riparazioni e manutenzioni delle vetture nuove, sottraendo in tal modo materia imponibile tassabile in Italia, a vantaggio di maggiori profitti delle consociate operanti in Paesi a più bassa fiscalità.