Con la Risoluzione n. 110/E del 2006 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso siano state omesse nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, le dichiarazioni per ottenere i benefici prima casa possono essere rese in un atto successivo, integrativo di quello originario.
Stesso discorso qualora nell'atto di acquisto non siano state formulate le dichiarazioni prescritte per i trasferimenti agevolati di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e in piani di recupero.